Onorevoli Deputati! Il presente disegno di legge viene adottato per fornire adeguate soluzioni ad alcuni dei problemi che ostacolano l'offerta di un miglior servizio di giustizia. La piena attuazione dei princìpi costituzionali, del giusto processo e della sua ragionevole durata, di cui all'articolo 111 della Costituzione, richiede l'adozione di un nuovo metodo di organizzazione del lavoro del personale dell'amministrazione giudiziaria, che introduca modelli orientati all'efficienza del servizio, valorizzando le professionalità esistenti. L'intervento normativo ha come obiettivo la ricerca degli strumenti che consentano una migliore programmazione dell'attività degli uffici, coinvolgendo tutte le figure professionali nell'organizzazione dell'attività giudiziaria.
      Per soddisfare queste esigenze nasce l'ufficio per il processo. Attraverso la completa ristrutturazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie si fornirà un concreto supporto al lavoro dei magistrati valorizzando le specifiche competenze di tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria. Scopo di tale struttura è consentire il migliore utilizzo degli strumenti analitici, statistici e informatici, nonché di realizzare la circolazione delle esperienze e delle pratiche professionali più virtuose.
      È istituito, in tutti gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, l'ufficio per il processo, con compiti di gestione dei procedimenti assegnati ai magistrati e finalità di incremento dell'efficienza dell'attività giudiziaria. L'ufficio per il processo garantisce lo svolgimento di tutte le attività correlate all'esercizio della giurisdizione, eseguendo i compiti e le funzioni necessari per prestare assistenza all'attività dei magistrati, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, assicurando, in particolare, la ricerca dottrinale e giurisprudenziale, la cura dei rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei procedimenti sopravvenuti, la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi. In tal modo il magistrato potrà essere sollevato dallo svolgimento di attività ripetitive, accelerando, attraverso una diversa organizzazione del lavoro e con l'ausilio del personale dell'amministrazione, i tempi per la conclusione dei procedimenti, potendo indirizzare quelli seriali verso una definizione semplificata e dedicando maggiori energie agli altri.
      Nell'ufficio per il processo opera il personale dell'amministrazione giudiziaria. È poi prevista, senza oneri economici per l'amministrazione, in forza di apposite convenzioni, per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione nelle professioni legali e i dottori di ricerca, la possibilità di svolgere attività di collaborazione con i magistrati, accedendo agli atti processuali e partecipando alle udienze con obbligo di segreto.
      Con l'apertura degli uffici giudiziari ai giovani in formazione per lo svolgimento di professioni connesse con l'amministrazione della giustizia, sarà possibile creare osmosi di informazione e scambio di esperienze per assicurare il collegamento e la creazione di una cultura condivisa tra gli operatori del diritto. Sono disciplinate specifiche cause di incompatibilità ed è specificamente previsto un limite temporale per la collaborazione, da parte dei soggetti esterni all'amministrazione giudiziaria, con il magistrato. Tale limite è fissato in un anno e non è rinnovabile, al fine di garantire a un maggior numero di interessati la possibilità di svolgere tali forme di tirocinio o esperienze di studio. È espressamente previsto, inoltre, che la collaborazione con il magistrato non potrà,

 

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in nessun caso, consentire l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, trattandosi di attività volta ad integrare la formazione scolastica o professionale dei soggetti coinvolti, valida ai fini del tirocinio o della pratica.
      Particolare rilievo viene assegnato alla costituzione di archivi informatizzati per la raccolta dei dati statistici, a livello centrale e locale, consentendo l'accesso gratuito agli archivi digitali dei provvedimenti giurisdizionali da parte di magistrati, avvocati e personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da superare le forme di trattazione ancora prevalentemente cartacea delle attività processuali, di garantire un accesso rapido e diffuso alle informazioni e di decongestionare gli uffici.
      Tale importante procedimento di riorganizzazione deve necessariamente prevedere un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rimasto da lungo tempo bloccato, e un adeguato accesso di personale qualificato dall'esterno. Per il conseguimento di tali risultati sono previsti un programma di assunzioni, mediante concorso pubblico, di un cospicuo contingente di personale dell'area C - posizione economica C1 - e un percorso di valorizzazione delle professionalità esistenti, concertato con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale in materia.
      In particolare, è necessario procedere a una complessiva revisione delle dotazioni organiche alla luce dei compiti svolti e dell'elevata professionalità richiesta dalla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro. L'istituzione dell'ufficio per il processo richiede infatti, per il suo corretto funzionamento, un maggior numero di professionalità elevate. In questa ottica si prevede, da un lato, l'indizione, secondo una programmazione triennale, di concorsi pubblici per l'assunzione di personale e, dall'altro, contestualmente, il riconoscimento della specifica qualificazione di una serie di attività e competenze attribuite al personale amministrativo tramite un meccanismo selettivo transitorio che realizzi la connessa progressione funzionale ed economica, da dettagliare, secondo i princìpi generali, in sede di contrattazione collettiva integrativa. Viene, altresì, data risposta all'esigenza dell'amministrazione di avvalersi, come altre, di un proprio ruolo tecnico. L'incremento delle dotazioni organiche del personale è necessario anche per attuare la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
      Risponde all'immanente esigenza di modernizzazione la previsione dell'obbligatorietà dell'adozione del processo telematico in materia di ingiunzione, di esecuzione immobiliare e di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, entro il termine del 30 giugno 2010.
      La piena funzionalità della riorganizzazione richiede un forte impulso in direzione dell'utilizzo di forme di comunicazione e notificazione qualificate e telematiche, nonché un riordino delle competenze degli ufficiali giudiziari in materia. A tali fini, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei princìpi dettagliati nell'articolo 7.
      Nell'ottica di ulteriore incentivazione dell'informatizzazione, si prevede l'aumento dei diritti dovuti per il rilascio di copie su supporto cartaceo, mentre rimangono fissati nella misura attualmente prevista per le copie cartacee i diritti relativi a quelle rilasciate in formato elettronico. È altresì conferita una delega legislativa per disciplinare la registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari.
      Un ulteriore cardine della riforma è rappresentato dalla semplificazione delle attività di pagamento di contributi, diritti e spese processuali, che gravano sulle parti e, per esse, sui loro difensori, attraverso la promozione e l'incentivazione di sistemi di pagamento telematici. A tale fine, è, tra l'altro, prevista la stipulazione di apposite convenzioni con imprese del settore, a seguito di gara ad evidenza pubblica, per
 

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la fornitura dei servizi e delle infrastrutture, anche telematiche, necessarie, con esplicita previsione che ciò non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      Per colmare un sostanziale vuoto normativo che determina la giacenza a tempo indeterminato, su depositi bancari o postali, di somme di cui è stata disposta la restituzione, ma che non sono state ritirate dagli aventi diritto, si stabilisce che, dopo un periodo di cinque anni, tali importi siano acquisiti dallo Stato per essere poi destinati al Ministero della giustizia. Pertanto, viene previsto un sistema di ricerca e individuazione delle somme giacenti alla data di entrata in vigore della legge e di gestione futura delle stesse, ai fini dell'acquisizione al bilancio dello Stato. Una quota pari al 10 per cento delle somme così recuperate sarà destinata all'alimentazione del Fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi del contratto collettivo nazionale di comparto, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e così superare una situazione di dispersione delle risorse economiche. Un'ulteriore quota (2 per cento) verrà destinata all'alimentazione di un apposito fondo, costituito con il presente intervento normativo, per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi disagiate, prevalentemente nelle regioni meridionali d'Italia, con l'obiettivo, da attuarsi d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, di favorire il miglioramento del servizio in tali sedi.
      La copertura finanziaria del provvedimento viene assicurata attraverso una rimodulazione del contributo unificato e con i proventi dei maggiori servizi resi all'utenza grazie alla piena informatizzazione, nonché con la destinazione diretta all'amministrazione giudiziaria di una quota dei beni recuperati allo Stato attraverso il più efficiente funzionamento del servizio della giustizia.
      Venendo all'esame del provvedimento, si osserva che lo stesso risulta composto di quattordici articoli.
      L'articolo 1 illustra le finalità dell'intervento normativo e prevede la costituzione, in ogni ufficio giudiziario di ogni ordine e grado, della struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»; tale struttura verrà realizzata attraverso una riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Il riferimento generale agli uffici giudiziari comprende anche gli uffici dei giudici di pace. L'ufficio per il processo svolgerà tutti i compiti e le funzioni necessari per assicurare l'assistenza all'attività giurisdizionale, provvedendo altresì all'attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale, alla tenuta dei rapporti con le parti e il pubblico, all'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti, alla formazione e alla tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.
      Con l'articolo 2 la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo vengono demandate a provvedimenti da adottare da parte della direzione dell'ufficio giudiziario, al fine di garantire la necessaria autonomia gestionale e organizzativa di ciascun ufficio giudiziario. Tali provvedimenti, elaborati dal magistrato titolare dell'ufficio e dal dirigente amministrativo ad esso preposto, saranno indicati nelle tabelle previste dall'ordinamento giudiziario (articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e nel programma organizzativo elaborato dal dirigente amministrativo (articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).
      È previsto il monitoraggio dell'attività e dei risultati ottenuti, da effettuare anche avvalendosi del servizio statistico.
      L'articolo 3 disciplina la possibilità, per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottori di ricerca, di svolgere attività di collaborazione con i magistrati dei tribunali, delle corti di appello e della Corte di cassazione, in forza di apposite convenzioni, per il periodo massimo di un anno.
      Il magistrato titolare dell'ufficio stipulerà le convenzioni con i consigli dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione
 

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nelle professioni forensi e con le università per disciplinare le modalità di tale attività. I soggetti, esterni all'amministrazione giudiziaria, saranno affidati a un magistrato addetto all'ufficio, con il quale collaboreranno; avranno accesso, sotto la guida del magistrato affidatario, agli atti relativi ai fascicoli sottoposti alla loro attenzione, e potranno partecipare alle udienze (tranne i casi in cui sia disposto ex articolo 128 del codice di procedura civile che si proceda a porte chiuse) con obbligo di segreto per quanto conosciuto in ragione dell'attività svolta e con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale. La norma è necessaria per superare le osservazioni contenute nella delibera del Consiglio superiore della magistratura, adottata in data 21 novembre 2001, nella quale è stato specificato che i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, nello svolgimento delle attività pratiche compiute presso le sedi giudiziarie, non possono accedere agli atti processuali e alle udienze che non siano pubbliche; con la norma in esame si vogliono eliminare i limiti posti dalle disposizioni vigenti, che renderebbero eccessivamente circoscritta la possibilità di accesso agli atti e alle udienze del processo da parte di praticanti avvocati, tirocinanti, dottori di ricerca ammessi a collaborare con i magistrati. È comunque previsto che la collaborazione si svolga nel rispetto dei princìpi di correttezza e di lealtà e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo. Al fine di evitare confusioni di ruoli, è previsto che l'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospenda per la sua durata l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi potranno rappresentare, difendere o assumere incarichi professionali dalle parti dei procedimenti giudiziari che si siano svolti dinanzi al magistrato affidatario. È, infine, previsto che, mentre la collaborazione svolta presso gli uffici giudiziari è riconosciuta ai fini del completamento della pratica o del tirocinio, la stessa non potrà, in nessun caso, costituire rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
      L'articolo 4 dispone che il Ministro della giustizia, emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento disciplinante la tipologia, le modalità di raccolta e trasmissione dei dati all'archivio centralizzato dei dati statistici. Per agevolare e rendere più ampia la diffusione dei dati contenuti negli archivi digitali dei provvedimenti, di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è previsto che l'accesso sia gratuito per il personale della magistratura, dell'amministrazione giudiziaria e anche per gli avvocati. La norma contiene la quantificazione della relativa spesa e l'autorizzazione della stessa.
      L'articolo 5 indica le modalità per la riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria.
      In un quadro fattuale di mancato reintegro del personale cessato dal servizio e di pesante riduzione di quello in servizio per il blocco delle assunzioni negli anni passati, collegato a un abnorme contenzioso per le procedure di riqualificazione bloccate giudizialmente, è necessario un intervento straordinario di riordino, che consideri la necessità di maggiori professionalità qualificate, l'esigenza di valorizzazione delle professionalità esistenti e sperimentate, la rimodulazione delle dotazioni organiche rimaste livellate verso il basso in contrasto con l'evoluzione e le responsabilità del servizio della giustizia e incompatibili con la nuova organizzazione, la necessità di inserire nuove risorse di personale laureato.
      Nel quadro dei princìpi generali fissati dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'interazione con le sfere di competenza attribuite alla contrattazione collettiva, il provvedimento ridetermina le dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria, per consentire di adattarle alle innovazioni normative e organizzative necessarie a seguito dell'istituzione dell'ufficio per il processo; la riorganizzazione avviene seguendo il criterio dell'ottimizzazione delle risorse. È prevista, inoltre, l'istituzione di un ruolo tecnico, anche con nuove professionalità. Le
 

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eventuali posizioni in soprannumero, derivanti dalla riallocazione delle dotazioni organiche, saranno riassorbite nel periodo successivo mediante le cessazioni dal servizio e la progressione professionale.
      Nell'ottica del cosiddetto «sblocco» delle assunzioni previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), il Ministero della giustizia intende attuare, con risorse anche proprie e reperite nella presente legge, una politica di nuove assunzioni dall'esterno, nel profilo professionale qualificante C1, mediante procedure concorsuali pubbliche, in conformità a quanto previsto nella programmazione di fabbisogno per il triennio, sino a 2.800 unità.
      Va inoltre ricordato che, nella medesima ottica di apertura all'accesso dall'esterno, contestualmente l'amministrazione deve procedere all'immissione in ruolo di ulteriori 1.600 unità di personale circa, mediante la stabilizzazione dei lavoratori precari che prestano servizio da circa dieci anni negli uffici giudiziari in base alla normativa sui lavoratori socialmente utili e a tempo determinato stratificatasi negli anni, secondo quanto previsto nella citata legge finanziaria per il 2007.
      Alla luce dei princìpi enunciati dalla Corte costituzionale, con particolare riferimento ai princìpi di valorizzazione del titolo di studio, di divieto del cosiddetto «doppio salto» nella progressione di carriera, di prevalenza della posizione economica di provenienza, e tenuto conto della situazione di fatto sopradescritta, nel medesimo contesto si prevede la possibilità di dar luogo a procedure selettive specifiche per i passaggi interni del personale di ruolo da una posizione economica a quella immediatamente superiore (sia tra le aree, sia all'interno delle stesse), in base al criterio del titolo di studio e ad altri criteri oggettivi, con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in relazione alle procedure già avviate a seguito di precedenti contratti e accordi da rivedere necessariamente in un bilanciamento globale degli interessi delle parti, in attesa della nuova disciplina che sarà dettata in materia dalla contrattazione collettiva del comparto.
      Nell'ottica di modernizzazione dell'attività giudiziaria, conseguibile con la piena attuazione del processo telematico, che consentirà di liberare risorse oggi destinate alla gestione, prevalentemente cartacea, degli atti del processo, per destinarle ad attività maggiormente qualificate, l'articolo 6 prevede che le forme del processo telematico, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, divengano obbligatorie dal 30 giugno 2010. Inoltre, il Ministro della giustizia, verificato in concreto che ciascun ufficio giudiziario sia dotato delle attrezzature necessarie per il processo civile telematico, potrà disporre, previa consultazione del consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, l'anticipazione di tale termine nei singoli tribunali e corti di appello.
      L'articolo 7 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi diretti:

          a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla al processo telematico;

          b) al riordino della disciplina concernente le modalità di conferimento della procura alle liti per adeguare le disposizioni esistenti alle nuove regole che disciplinano il processo telematico;

          c) al riassetto della disciplina vigente sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;

          d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene e sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

      I princìpi dettati per l'esercizio della delega, in materia di riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni telematiche prevedono che ciascun avvocato e ciascun ausiliario del giudice dovranno

 

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avere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata; che le comunicazioni dovranno essere effettuate dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica, forma utilizzabile anche per le comunicazioni alle parti costituite personalmente e ai testimoni che abbiano espressamente dichiarato l'indirizzo elettronico di posta certificata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; che sia eletta quale forma primaria di notificazione quella in forma telematica; che il Ministro della giustizia possa fissare per l'utilizzazione in forma obbligatoria delle notifiche telematiche il termine ultimo del 30 giugno 2009 (salva la possibilità di anticipare tale data nei circondari o nei distretti che abbiano le necessarie strutture).
      Per l'esercizio della delega in materia di semplificazione della normativa sul conferimento della procura alle liti al fine di adeguare le regole esistenti al processo telematico, sono dettati i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice; b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto; c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.
      I criteri di delega quanto al riordino della normativa sull'attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifiche sono orientati all'accelerazione delle attività di notificazione, anche con l'uso di strumenti telematici, all'estensione della pubblicità dei beni pignorati, autorizzandone la ripresa fotografica e la pubblicazione su siti internet; all'estensione all'ufficiale giudiziario della possibilità di svolgere attività di apposizione di sigilli e di esecuzione di inventari.
      Per le attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione, i criteri di delega sono orientati all'affiancamento dell'attività degli ufficiali giudiziari, con specifica professionalità, a quella dei concessionari.
      L'articolo 8 delega il Governo ad adottare norme dirette al riordino sulla normativa in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziari nel settore della giustizia civile, prevedendo, quanto ai princìpi e criteri direttivi della delega, che sia l'ufficio giudiziario, con il controllo dell'Agenzia delle entrate, ad individuare, al momento della pubblicazione del provvedimento, gli elementi per la determinazione dell'imposta, e che siano adottati criteri omogenei tra la tariffa dell'imposta e la classificazione dei provvedimenti giudiziari in modo da ottimizzare l'attività di cooperazione informatica tra l'amministrazione giudiziaria e l'Agenzia delle entrate, prevedendo che comunque tali modifiche non producano diminuzione di gettito.
      Con l'articolo 9 sono dettate disposizioni relative all'esercizio della delega indicata negli articoli precedenti: in particolare è previsto che gli schemi di decreti legislativi siano emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. È previsto inoltre che, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio delle deleghe citate, il Governo possa adottare decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative.
      Nell'articolo 10 sono dettate disposizioni in materia di diritti di copia. Al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici, è previsto l'aumento (nella misura del 50 per cento) dei diritti per le copie rilasciate su supporto cartaceo, mentre rimane invariata la misura, oggi fissata per le copie cartacee, per i diritti di copie rilasciate in formato informatico, che verranno computati in ragione delle pagine memorizzate.
      Per perseguire la finalità di ottimizzazione e modernizzazione del servizio della giustizia consentendo agli utenti di eseguire con forme semplificate il pagamento dei contributi dovuti, è previsto, nell'articolo
 

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11, che gli uffici giudiziari utilizzino, nel processo civile e nel processo penale, sistemi telematici di pagamento anche mediante l'impiego di moneta elettronica. Ciò consentirà di avere il completo e tempestivo monitoraggio degli importi versati, con possibilità di registrare, attraverso apposito sistema informatico, le causali dei singoli pagamenti, alleggerendo in tal modo anche il lavoro di verifica delle cancellerie. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipulerà apposite convenzioni, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessarie. È esplicitamente statuito che l'introduzione di questi nuovi sistemi di pagamento non dovrà comportare ulteriori oneri a carico dello Stato.
      L'articolo 12 detta norme sui depositi giudiziari e sulle somme confiscate. Il comma 1 prevede che le somme giacenti presso le banche o la società Poste italiane Spa, di cui sia stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo (o di archiviazione), non riscosse o reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero della giustizia. La disposizione è analoga a quella già prevista, in ambito di disciplina delle procedure concorsuali, dalla nuova formulazione dell'articolo 117 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5). Una previsione identica viene dettata per le somme depositate presso le banche o le Poste italiane nell'ambito di procedure esecutive individuali che, entro cinque anni dal giorno in cui sia divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione (oppure, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisca la controversia) non siano state richieste o reclamate dagli aventi diritto. Il comma 3 estende l'analoga previsione, contenuta nel citato articolo 117 della legge fallimentare, all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, armonizzando la disciplina con le recenti modifiche della legge fallimentare. È previsto che le modalità per l'esecuzione delle comunicazioni e dei versamenti siano indicate con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi ricavati saranno assegnati per la quota del 10 per cento al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero delle somme, e per la quota del 2 per cento a un fondo, di nuova costituzione, destinato ad incentivare la permanenza dei magistrati nelle sedi disagiate e in quelle non richieste.
      L'articolo 13 detta disposizioni transitorie in materia di riscossione delle somme, depositate presso gli uffici bancari o postali, per cui si verifichino le condizioni indicate nell'articolo 12. Dalla data di entrata in vigore della legge fino all'adozione del regolamento ministeriale, che disciplinerà le modalità di riscossione di tali importi per il futuro, è previsto che gli uffici giudiziari verifichino l'esistenza di depositi per i quali ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 12, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa il versamento delle somme all'entrata di bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
      Per l'articolo 14 relativo alla copertura finanziaria si rimanda alla relazione tecnica allegata.